La Prisma è una cooperativa sociale ONLUS sorta nel 2005, grazie all'impegno di giovani volenterosi con un forte credo interiore: "dare un aiuto concreto ai più disagiati".
La Prisma svolge attività di tipo educativo a carattere temporaneo,utilizzando la residenzialità del minore a fini educativi e di accompagnamento alla crescita in situazioni nelle quali è necessario un totale o parziale allontanamento del minore stesso dal contesto di vita (familiare o territoriale).
Il Servizio è volto creare un ambiente idoneo allo sviluppo di autonomia della personalità utilizzando, accanto agli strumenti educativi quotidiani, le potenzialità del gruppo, in particolare nella fase preadolescenziale ed adolescenziale, all'interno di un contesto di riferimento in cui sia possibile rimettere in gioco relazioni con i coetanei, con l'ambiente circostante, con le figure adulte.
L'intervento educativo si basa su un approccio multidisciplinare bio-psico-socio-educativo e si avvale di tutti gli interventi necessari (psicoterapico, educativo, relazionale, ecc.). Il modello di lavoro è quello di una comunità "aperta" con particolare attenzione all'individuazione di risorse esterne e alla collaborazione con le agenzie sociali, ricreative e scolastiche del territorio, sia per le attività di gruppo, che per i progetti individualizzati.
L'intervento residenziale viene condiviso dai familiari (quando previsto e possibile), dai Servizi Sociali, dagli utenti, dagli operatori, in quanto è da considerare come un momento di un progetto in prospettiva che prevede non solo un "prima" e un "durante", ma soprattutto un "dopo". In questa prospettiva dinamica è indispensabile che l'inserimento di ogni minore avvenga su richiesta del Servizio Sociale che lo ha in carico. Il progetto educativo è individualizzato e riguarda sia i minori che, quando possibile, le loro famiglie attraverso interventi di supporto anche per i genitori.
DESTINATARI
DEFINIZIONE CODICE ETICO
STRUTTURA DEL CODICE ETICO
I Principi Etici Generali
I Portatori di Interesse della Cooperativa (Stakeholders).
PERSONALE E STANDARD RICHIESTI
- Il Coordinatore Unità Operativa (C.U.O.)
- Gli Educatori
PRINCIPI – GUIDA DELL’AGIRE EDUCATIVO
Reciprocità.
Temporalità.
Socialità.
Siamo consapevoli del fatto che l'essere umano è un essere sociale, da qui l'importanza sia delle relazioni interpersonali che del sentirsi appartenente al gruppo. L'educatore ha la funzione di favorire e regolare la comunicazione tra i soggetti, che sono tutti diversi, di sollecitare lo scambio di risorse, di incentivare le attività e la vita di gruppo, in cui ci si unisce intorno ad un compito comune da svolgere con responsabilità. Il gruppo può diventare un luogo di promozione delle risorse individuali e collettive, prevenendo l'insorgenza di forme manifeste del disagio. In quest'ottica risulterà significativa la presenza, all'interno della cooperativa, di un servizio territoriale che si occupa da anni di gestione delle dinamiche di gruppo, animazione e formazione.
Sistematicità.
L'educazione è anche rapporto complesso in una realtà che si può definire un “sistema”. Accanto alla Comunità Alloggio ci sono altre agenzie educative sul territorio, che possono collaborare con l'obiettivo di promuovere azioni coordinate di fronte a situazioni di disagio. L'educatore deve sentirsi parte integrante di una comunità educativa che ha come obiettivo lo sviluppo integrale della persona.
Testimonianza.
L'educatore deve essere se stesso, autentico; deve manifestare coerenza tra il dire, il fare e l'essere. L'educatore deve essere un modello, non il modello irraggiungibile e perfetto ma bensì un modello che non ha paura di mostrare i propri errori e le proprie emozioni. Questi principi-guida sono da noi considerati strettamente connessi tra loro.
Principi Etici per la gestione dei rapporti esterni:
Clienti/Utenti/Famiglie
La professionalità, la competenza e la correttezza rappresentano i principi guida che tutti gli operatori devono garantire nei rapporti con tutti i clienti/utenti/famiglie. Tutti i collaboratori della Cooperativa sono tenuti a gestire tutte le informazioni acquisite sui nostri clienti/utenti/famiglie nel massimo rispetto della normativa vigente in materia di Privacy.
Fornitori
La scelta dei fornitori deve essere effettuata sulla base di criteri di professionalità, di economicità, di trasparenza e di maggior vantaggio per l'ente. Evitare che la scelta sia oggetto di concussione o corruzione del committente (no merce di scambio), e non ricercare sconti di prezzo eccessivamente lontani dai prezzi di mercato in quanto potrebbero essere consentiti dal ricorso a prodotti/servizi di provenienza non lecita.
Tutti i consulenti, i fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Cooperativa Prisma è tenuto alla massima trasparenza, correttezza e rispetto della legalità, e ad evitare :
- qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Direzione della Cooperativa.
- di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Cooperativa.
Pubblica Amministrazione e Istituzioni Pubbliche
È vietata qualsiasi forma di regalia o la semplice promessa di regalia a qualunque funzionario pubblico o suo familiare che eccedano oltre le normali pratiche commerciali o di cortesia.
Sistema Disciplinare
A seguito di violazioni a quanto espresso nel presente Codice Etico e all'intero modello gestionale implementato, la Cooperativa applicherà il sistema sanzionatorio indicato in modo analitico e dettagliato nel Regolamento Interno della Cooperativa, ultima revisione.
PANORAMICA C.C.N.L. COOP SOCIALI
- la ragione sociale della società
- il nome e la qualifica del lavoratore
- il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce
- l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio, scatti di anzianità maturati, eventuali assegni ad personam ecc.)
- l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
TREDICESIMA MENSILITA'
Entro il mese di dicembre di ogni anno l'azienda corrisponderà al personale un importo pari a 1 mensilità della retribuzione.
SCATTI DI ANZIANITÀ (ART. 79)
Gli scatti di anzianità hanno cadenza biennale fi no ad un massimo di 5 scatti. Il valore di ogni scatto è nella misura sotto riportata. L'aumento decorre dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
ORARIO DI LAVORO (ART. 51)
Il lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso una giornata di riposo cadente normalmente la domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto a godere di un riposo compensativo in altro giorno feriale della settimana. Per il personale in turno la giornata di riposo settimanale è quella successiva alla giornata di smonto turno. Il lavoratore turnista, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore.
Circolare ministeriale n. 8/2005 – Pause
La determinazione del momento in cui fruire della pausa è rimessa al datore di lavoro chela può individuare in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro. Quindi, nel caso in cui il lavoro preveda la giornata spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento della sospensione dell'attività lavorativa.
PICCOLO GLOSSARIO
Definizione di orario di lavoro
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia in servizio; nell'esercizio delle sue attività o funzioni; a disposizione del datore di lavoro.
Orario giornaliero
La durata massima dell'orario giornaliero, pause comprese, non può essere superiore alle 11 ore.
Orario settimanale
La durata massima dell'orario settimanale (fissato ordinariamente in 38 ore) non può superare, comprese le prestazioni straordinarie, le 48 ore.
Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, è di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto altresì ad almeno 24 ore di riposo consecutivo ogni sette giorni (di regola la domenica). Il riposo settimanale di 24 ore si cumula con il riposo giornaliero di 11ore, ne consegue il diritto ad un riposo complessivo continuativo (tra riposo settimanale e riposo giornaliero) di almeno 35 ore.
FLESSIBILITÀ (ART. 52)
E' consentita la facoltà di superare le ore settimanali (fissate in 38) nella misura massima di10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato. Qualora per comprovate esigenze organizzative non sia possibile il recupero, le ore suddette vengono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
LAVORO STRAORDINARIO (ART. 53)
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale (38 ore) e il tetto annuo per dipendente non può superare di norma le 100 ore annue, salvo comprovate esigenze di servizio che possono portare ad un massimo di 150 ore. Le maggiorazioni sono le seguenti:
a) lavoro diurno straordinario 15%
b) lavoro notturno straordinario 30%
c) lavoro festivo diurno straordinario 30%
d) lavoro festivo notturno straordinario 50%
Si considera lavoro festivo quello prestato nelle festività definite dall'art. 58 o nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno, ed è privilegiata la possibilità di recupero senza maggiorazione.
LAVORO NOTTURNO ORDINARIO (ART. 54)
Per lavoro notturno ai soli fini retributivi si intende quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 Per tale lavoro è prevista una indennità di:
- per prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte: € 12,39.
- per prestazioni oltre le 2 ore e fino alle 4 ore per notte: € 6,20
INDENNITÀ DI TURNO (ART. 55) Ferie e festività
Ai lavoratori inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, , viene corrisposta una indennità di turno pari al 10% della paga oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta.
LAVORATORE TURNISTA
Definizione: E' considerato lavoratore turnista il personale che svolge servizio per un periodo di almeno 8 mesi nell'arco dell'anno solare.
Riposo giornaliero
Il lavoratore turnista ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore (art. 51 ccnl coop.sociali e art. 17 d.lgs. 66/2003).
Riduzione di orario
Il personale turnista ha diritto ad una riduzione di orario di 26 ore su base annua. La riduzione è usufruita tramite permessi retribuiti. In caso di comprovato impedimento o su richiesta del personale, la mancata fruizione viene sostituita da corrispondente retribuzione aggiuntiva.
FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE (ART. 59)
FESTIVITÀ (ART. 58)
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
- Capodanno (1° gennaio)
- Epifania (6 gennaio)
- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Lunedì di Pasqua
- Festa del Lavoro (1° maggio)
- Assunzione della Madonna (15 agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- Santo Natale (25 dicembre)
- Santo Stefano (26 dicembre)
- Santo Patrono